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Commercio Elettronico: non serve presentare la SCIA?

lentepubblica.it • 14 Giugno 2016

commercioCon sentenza n. 1821/2016, però, i giudici della Sezione V del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso ribadendo i casi in cui il comune non può richiedere la SCIA, poiché la compravendita non richiede interventi di pubblici poteri o di professionisti che li esercitano (l’intervento del pubblico ufficiale è richiesto solo per l’iscrizione al PRA). Per il Consiglio di Stato, il commercio on line di auto nuove ed usate non richiede la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

 

Ai fini della validità ed efficacia del trasferimento di proprietà del bene non si rileva la circostanza della non eseguita trascrizione dell’atto di alienazione presso il P.R.A., che, invece, configura uno strumento di pubblicità legale e di tutela in quanto volto a dirimere i conflitti che dovessero sorgere tra aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene.

 

Tuttavia, appare indubitabile che – richiedendo il contratto, sia pure al fine di costituire uno strumento di pubblicità legale e di risoluzione di conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa, la sottoscrizione di almeno una delle due parti, la parte venditrice, e l’esercizio di pubblici poteri, funzionale all’esecuzione della trascrizione presso il P.R.A. – la fattispecie rientra tra le cause di esclusione del commercio elettronico di cui all’art. 11 d. lgs. n. 70 del 2013.

 

La norma non è, dunque, applicabile alla compravendita di autoveicoli, la quale, com’è noto, si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, per mezzo del semplice consenso fra le parti e non richiede, perciò, né la forma scritta “ad substantiam”, né l’intervento di alcun particolare organo (Cass. Civ., Sez. III, 11/4/2006, n. 8415).

 

La forma scritta, con relativa autenticazione, è richiesta ai soli fini della trascrizione al P.R.A., la quale, però, non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma mero mezzo di pubblicità, inteso a dirimere potenziali contrasti tra più aventi causa del medesimo venditore (Cass. Civ., Sez. III, 26/10/2009, n. 22605).

 

Quella della trascrizione al P.R.A. costituisce, peraltro, una fase del tutto eventuale, essendo rimessa alla volontà dell’interessato la facoltà di richiederla.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Consiglio di Stato, Sezione Quinta
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